Associazione

ALTERNATIVA PER ANZIO

STATUTO

 

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E’ stata costituita un'Associazione politica – sociale – culturale – ambientale - sportiva denominata: "Alternativa per Anzio".

L'Associazione non ha fini di lucro, è retta dalle norme legislative vigenti in materia di associazionismo e nel rispetto del presente statuto, delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 

ART. 2 - SEDE

L’Associazione ha sede in Anzio - Lavinio, Via di Valle Schioia n.126. 

ART. 3 - SCOPO

Alternativa per Anzio si ispira agli ideali della sinistra e ai valori della Costituzione repubblicana. Propugna l’antirazzismo, il rispetto delle culture, l’ambientalismo e la parità di genere. Si impegna a realizzare ad Anzio una società che garantisca a tutti i cittadini la piena realizzazione delle proprie aspirazioni e capacità. Contrasta la criminalità organizzata e si batte perché la vita pubblica della città si svolga secondo principi di legalità, trasparenza e partecipazione.

L'Associazione ha lo scopo di favorire e promuovere la partecipazione diretta e democratica dei cittadini di Anzio all'attività politico-amministrativa, economica, culturale, sanitaria e sociale della Comunità così come previsto dalla Legge 8/6/1990 n.142 e dallo Statuto Comunale, anche attraverso la partecipazione alle consultazioni elettorali.

Ai fini di cui al comma precedente l'Associazione organizza, favorisce e promuove:

  1. a) la formulazione e la proposta, presso gli organi competenti, di forme di consultazione della popolazione, di istanze, petizioni e proposte dei cittadini, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi;
  2. b) azioni a tutela dell'imparzialità, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività amministrativa pubblica ed atta ad individuare le irregolarità, le carenze, le disfunzioni ed i ritardi segnalati dai cittadini e da associazioni con particolare riguardo per i soggetti più deboli e indifesi;
  3. c) conferenze, seminari, mostre, pubblicazioni, trasmissioni televisive e qualsiasi altra manifestazione, aventi il fine di contribuire alla diffusione, tutela, salvaguardia e recupero delle tradizioni e del patrimonio storico, artistico, ambientale ed urbanistico della città di Anzio.

L'Associazione inoltre, nell'osservanza delle Leggi vigenti, favorisce e promuove quant'altro rientri nella tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini. Essa potrà collegarsi, nelle forme più opportune, con altri comitati ed associazioni senza scopo di lucro, inclusi partiti e organizzazioni politiche, che si riconoscano nei valori e perseguano finalità analoghe e compatibili o similari obiettivi, potrà anche compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi indicati od attinenti ai medesimi. 

ART. 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata. 

ART. 5 - ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato. L'Associazione è costituita da un minimo di sette Associati, qualora successivamente alla Costituzione tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno. Possono aderire all'Associazione in qualità di associati tutti coloro i quali ne facciano richiesta ed abbiano i requisiti idonei a giudizio del Consiglio Direttivo. Possono iscriversi ad Alternativa per Anzio tutte le persone maggiori di 16 anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

Ogni associato, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto e si impegna in particolare:

  1. a) ad osservare con lealtà e disciplina, le norme che regolano l'Associazione ed a perseguire gli scopi della stessa;
  2. b) a provvedere alle necessità economiche secondo l'Art. 6.
  3. c) a rispettare le decisioni dell'Assemblea e degli organi sociali. L'Associato può recedere dall'Associazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvederà alla radiazione dell'Associato che:

  1. a) non osservi le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto o le deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;
  2. b) in qualsivoglia modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione e non adempia, senza giustificati motivi, agli impegni a qualunque titolo presi nei confronti dell’Associazione.

Sono Associati le persone che hanno partecipato alla Costituzione dell'Associazione e coloro i quali ne hanno fatto richiesta al Consiglio Direttivo e da questo ne abbiano ricevuto accettazione. 

ART: 6 - MEZZI ECONOMICI E QUOTA ASSOCIATIVA

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi fini con i contributi degli Associati e con i lasciti e donazioni, contributi pubblici o privati, che non presentino conflitti di interesse, e che, per qualsiasi titolo, pervengono all'Associazione stessa. L’Associazione si impegna a rendere pubblici i contributi.

L’iscrizione è annuale, la validità corrisponde all’anno solare. L’iscrizione è presupposto essenziale per l’esercizio dei diritti dell’iscritto. Il mancato rinnovamento dell'iscrizione oltre trenta giorni dalla scadenza comporta la decadenza degli organismi di cui l’iscritto/a fa parte. 

ART: 7 - ORGANI SOCIALI

Essi sono:

  1. a) l'Assemblea degli Associati;
  2. b) la Presidenza composta da un Presidente e un Vice Presidente;
  3. c) il Consiglio Direttivo;
  4. d) il Segretario Amministratore;
  5. e) il Collegio dei garanti. 

ART. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

E' il massimo organo dell'Associazione. Essa delibera solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione; si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese ogni terzo mercoledì del mese. Si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche allo Statuto, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo degli Associati. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale ed altri ed opportuni mezzi di comunicazione prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori. Ad essa partecipano di diritto: i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e gli Associati. Tutti gli Associati hanno diritto ad un voto che è personale e quindi non delegabile. Non possono partecipare all'Assemblea gli Associati colpiti da qualsiasi sanzione, penale e anche se ancora in corso di esecuzione. Essa è valida in prima convocazione con la presenza della metà degli Associati. In seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza di almeno due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali è sufficiente la semplice maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli Associati in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto. Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione che verrà affiancato dal Segretario Amministratore. 

ART. 9 - PRESIDENTE

Rappresenta l'Associazione pubblicamente e ha il compito di rappresentanza politica dell’Associazione con i partiti, le associazioni, i movimenti e le istituzioni, nonché di coordinamento dell’attività e dell’organizzazione dell’Associazione. In caso d'assenza temporanea, può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente. Dispone con il Segretario Amministratore dei fondi dell’Associazione. Il Presidente è membro del direttivo e viene eletto dall’assemblea tra i componenti dello stesso, con cadenza biennale. 

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

E' composto dal Presidente eletto secondo quanto indicato nell'articolo 9 e da numero sei membri nominati dall'Assemblea generale, i quali provvederanno successivamente al loro interno a nominare il Vice-Presidente ed il Segretario Amministratore. Il vice Presidente così eletto dal Consiglio Direttivo svolge le mansioni di cui al precedente articolo in caso di assenza od impedimento del Presidente. Il Segretario Amministratore è tenutario dei poteri di cui all'articolo precedente. Il Consiglio Direttivo esegue le deliberazioni dell’assemblea; delibera sulle domande di ammissione o dimissione degli Associati, sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla gestione dei fondi da amministrare approva i regolamenti sociali e può nominare commissioni e commissari, gruppi di lavoro e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini dell'Associazione. Provvede alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 11. Resta in carica per un biennio ed è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese oppure, su richiesta motivata e per iscritto della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea degli Associati in seduta straordinaria. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente anche senza l'eventuale delega di cui all'articolo precedente. 

ART.11 – IL COLLEGIO DEI GARANTI.

Il Collegio dei Garanti consta di tre componenti eletti dall’Assemblea generale con scrutinio segreto, che restano in carica tre anni. I componenti del Collegio dei Garanti sono scelti tra i soci individuali che offrano garanzie di competenza e di autonomia, di onorabilità e che non rivestano altre cariche sociali né cariche politiche pubbliche elettive o per nomina. Il Collegio dei Garanti, a maggioranza, si pronuncia sui ricorsi sollevati a norma del presente Statuto, sulle controversie interne tra i soci e l’Associazione o tra i suoi organi, sul riesame delle domande di adesione all’Associazione non approvate dal consiglio direttivo. 

ART. 12 - SANZIONI DISCIPLINARI.

A carico degli Associati che vengono meno ai doveri verso l'assemblea ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine civile, penale e sociale, possono essere adottate le sanzioni disciplinari deliberate dal Consiglio Direttivo. 

ART. 13 - MODIFICHE ALLO STATUTO.

Sarà sempre possibile, su istanza degli associati che rappresentino un terzo degli iscritti, procedere a variazioni dello Statuto, da approvarsi a maggioranza con idonea assemblea. 

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Di ogni seduta o riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati sarà redatto un verbale, firmato dal Presidente e/o Vice Presidente e vidimato dal Segretario Amministratore.

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto vigono le leggi dello Stato Italiano.

L’Associazione potrà inoltre avvalersi di un regolamento interno chiamato a disciplinare ulteriori aspetti dell’organizzazione e delle attività, il quale nel rispetto delle norme statutarie, verrà approvato con delibera dell’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.